Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 26/05/2000 n. 241

e) dopo il comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti: "4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle pratiche di cui all'articolo 33 ed all'impiego di microscopi elettronici. 4-ter. Il nulla osta all'impiego di categoria A tiene luogo del nullaosta all'impiego di categoria B. 4-quater. Nel nulla osta di cui al comma 1 sono stabilite particolari prescrizioni per quanto attiene ai valori massimi dell'esposizione dei gruppi di riferimento della popolazione interessati alla pratica e, qualora necessario, per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio, nonchè per l'eventuale disattivazione delle installazioni.".

Art. 11

1. Al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, le parole: "sentita l'ANPA" sono sostituite dalle seguenti: "sentite l'ANPA e le regioni territorialmente competenti".

Art. 12

1. All'articolo 30 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Particolari disposizioni per l'allontanamento dei rifiuti";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'allontanamento di materiali destinati ad essere smaltiti, riciclati o riutilizzati in installazioni, ambienti o, comunque, nell'ambito di attività a cui non si applichino le norme del presente decreto, se non è disciplinato dai rispettivi provvedimenti autorizzativi, è comunque soggetto ad autorizzazione quando detti rifiuti o materiali contengano radionuclidi con tempi di dimezzamento fisico maggiore o uguale a settantacinque giorni o in concentrazione superiore ai valori determinati ai sensi dell'articolo

1. I livelli di allontanamento stabiliti negli atti autorizzatori debbono soddisfare ai criteri fissati con il decreto di cui all'articolo 1, comma 2, che terrà conto anche degli orientamenti tecnici forniti in sede comunitaria.";

c) al comma 2, dopo la parola "autonome" sono soppresse le seguenti: ", entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1,".

Art. 13

1. All'articolo 61 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, le lettere g) ed h) sono sostituite dalle seguenti: "g) provvedere affinchè siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;

h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino direttamente, nonchè assicurare l'accesso alla documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81 concernente il lavoratore stesso.";

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore esposto.".

Art. 14

1. L'articolo 64 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, è sostituito dal seguente: "Art. 64 Protezione dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che svolgono attività che comportano la classificazione come lavoratori esposti sono tenuti ad assolvere, ai fini della propria tutela, agli obblighi previsti dal presente decreto. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 63 e 67 gli esercenti di installazioni presso cui i lavoratori autonomi sono esposti a rischio di radiazioni rispondono degli aspetti della tutela che siano direttamente collegati con il tipo di zona e di prestazione richiesta.".

Art. 15

1. Dopo l'articolo 68 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, è inserito il seguente: "Art. 68-bis Scambio di informazioni "

1. Su motivata richiesta di autorità competenti anche di altri paesi appartenenti all'Unione europea o di soggetti, anche di detti paesi, che siano titolari di incarichi di sorveglianza fisica o medica della radioprotezione del lavoratore, il lavoratore trasmette alle autorità o ai soggetti predetti le informazioni relative alle dosi ricevute. La richiesta delle autorità o dei soggetti di cui sopra deve essere motivata dalla necessità di effettuare le visite mediche prima dell'assunzione oppure di esprimere giudizi in ordine all'idoneità a svolgere mansioni che comportino la classificazione del lavoratore in categoria A oppure, comunque, di tenere sotto controllo l'ulteriore esposizione del lavoratore.".

Art. 16

1. All'articolo 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, il periodo dalle parole: "che le espongono" alla fine è sostituito dal seguente: "in zone classificate o, comunque, ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.".

Art. 17

1. All'articolo 74 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I lavoratori e il personale di intervento previsto nei piani di cui al capo X devono essere preventivamente resi edotti, oltre che dei rischi connessi all'esposizione, anche del fatto che, durante l'intervento possano essere sottoposti ad esposizione di emergenza e, conseguentemente, dotati di adeguati mezzi di protezione in relazione alle circostanze in cui avviene l'intervento medesimo.";

b) nel comma 3 le parole: "le modalità e i livelli di esposizione di emergenza dei soccorritori di protezione civile e dei volontari." sono sostituite dalle seguenti: "le modalità e i livelli di esposizione dei lavoratori e del personale di inter vento.".

Art. 18

1. All'articolo 81 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comma 7;";

b) al comma 1, lettera b), le parole: "e comma 5," sono soppresse;

c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: "di emergenza" sono inserite le seguenti: ", da esposizioni soggette ad autorizzazione speciale";

d) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta, in fine, la seguente: "e-bis) i risultati della sorveglianza fisica dell'ambiente di lavoro che siano stati utilizzati per la valutazione delle dosi dei lavoratori esposti.";

e) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con le modalità stabilite nel provvedimento di cui al comma 6";

f) al comma 3, lettera c), e al comma 4, le parole: "la documentazione di cui al comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "la documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) ed e-bis)".

Art. 19

1. All'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, dopo le parole: "Gli organi preposti alla vigilanza di cui al comma 2 dell'articolo 59" sono inserite le seguenti: "e i medici addetti alla sorveglianza medica"

Art. 20

1. All'articolo 89, comma 1, lettera b), e all'articolo 90, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, le parole: "Ispettorato medico centrale del lavoro" sono sostituite dalla seguente: "ISPESL".

2. All'articolo 90, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, dopo la parola "emergenza" sono inserite le seguenti: "ovvero soggette ad autorizzazione speciale"

Art. 21

1. Al comma 6 dell'articolo 96 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, le parole da: "nonchè" alla fine del comma sono soppresse.

Art. 22

1. Al comma 2 dell'articolo 99 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè a realizzare e mantenere un livello ottimizzato di protezione dell'ambiente.".

Art. 23

1. All'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, dopo le parole: "dandone annualmente comunicazione al Ministero della sanità" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", anche ai fini delle indicazioni da adottare affinchè il contributo delle pratiche all'esposizione dell'intera popolazione sia mantenuto entro il valore più basso ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e sociali.".

Art. 24

1. All'articolo 107 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole: "Apparecchi di misura individuali" sono sostituite dalle seguenti: "Servizi riconosciuti di dosimetria individuale";

b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: "d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da quelli di cui al comma 3, a lettura diretta assegnati per la rilevazione di dosi; d-ter) rilevamenti con apparecchi impiegati per la sorveglianza radiometrica su rottami o altri materiali metallici di risulta, di cui all'articolo 157.";

c) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli organismi che svolgono attività di servizio di dosimetria individuale e quelli di cui all'articolo 10-ter, comma 4, devono essere riconosciuti idonei nell'ambito delle norme di buona tecnica da istituti previamente abilitati; nel procedimento di riconoscimento si tiene conto dei tipi di apparecchi di misura e delle metodiche impiegate.".

Art. 25 2. Dopo l'articolo 114 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, il titolo del capo X: "Stato di emergenza nucleare" è sostituito dal seguente: "Interventi".

Art. 26

1. L'articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, è sostituto dal seguente: "Art. 115 Campo di applicazione Livelli di intervento - Livelli di intervento derivati

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano alle situazioni determinate da eventi incidentali negli impianti nucleari di cui agli articoli 36 e 37, negli altri impianti di cui al capo VII, nelle installazioni di cui all'articolo 115-ter, comma 1, nonchè da eventi incidentali che diano luogo o possano dar luogo ad una immissione di radioattività nell'ambiente, tale da comportare dosi per il gruppo di riferimento della popolazione superiori ai valori stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 2 e che avvengano:

a) in impianti al di fuori del territorio nazionale;

b) in navi a propulsione nucleare in aree portuali;

c) nel corso di trasporto di materie radioattive;

d) che non siano preventivamente correlabili con alcuna specifica area del territorio nazionale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, sentiti l'ANPA, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la sicurezza sul lavoro e il Consiglio Nazionale delle Ricerche, sono stabiliti, in relazione agli orientamenti comunitari ed internazionali in materia, livelli di intervento per la pianificazione degli interventi in condizioni di emergenza e per l'inserimento nei piani di intervento di cui all'articolo 115-quater, comma1.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità e dell'interno, sentita l'ANPA, l''ISPESL e l'ISS, sono stabiliti per l'aria, le acque ed il suolo, i livelli di riferimento derivati corrispondenti ai livelli di riferimento in termini di dose stabiliti con il decreto di cui al comma 2; i corrispondenti livelli derivati sono stabiliti per le sostanze alimentari e le bevande, sia ad uso umano che animale, e per altre matrici con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, l'ISPESL e l'ISS.

4. Con i decreti di cui al comma 3 vengono anche stabiliti i valori di rilevanti contaminazioni per le matrici di cui allo stesso comma per i quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 115-quinquies.".

Art. 27

1. Dopo l'articolo 115 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, sono inseriti i seguenti: "Art. 115-bis Principi generali per gli interventi

1. Ai fini delle decisioni in ordine all'eventuale attuazione ed all'entità di interventi in caso di emergenza radiologica, oppure in caso di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica o di una pratica che non sia più in atto devono essere rispettati i seguenti principi generali:

 

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